Art. 6. Compiti degli addetti alla Polizia municipale 1. Gli addetti al servizio di Polizia municipale nel territorio di competenza o degli enti associati provvedono a: a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali; b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita' e disastri, di intesa con le autorita' competenti nonche' in caso di privati infortuni; c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorita'; d) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attivita' e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza; e) collaborare nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato e della Protezione civile; f) svolgere compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni nei limiti e nelle forme di legge. 2. Nell'espletamento delle funzioni di Polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di cui alle lettere e) e f) del precedente comma, gli addetti al servizio di Polizia municipale sono posti, operativamente alle dipendenze della competente autorita' giudiziaria o di P.S., nel rispetto delle intese con l'autorita' locale e previa messa a disposizione degli addetti stessi da parte dell'autorita' medesima. 3. Gli addetti di Polizia municipale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati nella normativa vigente (legge 7 marzo 1986, n. 65). A tal uopo, entro anni 2 (due) dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, che hanno nel proprio organico operatori di Polizia municipale che svolgono, quali mansioni aggiuntive previste nel regolamento comunale e nel bando di concorso per l'assunzione, funzioni non previste dalla legge quadro sull'ordinamento della Polizia locale e dalla presente legge, provvedono ad adeguare i regolamenti e le piante organiche alle nuove disposizioni in materia.