Art. 6.
            Compiti degli addetti alla Polizia municipale
 
  1.  Gli addetti al servizio di Polizia municipale nel territorio di
competenza o degli enti associati provvedono a:
   a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti  e  delle
altre  disposizioni  emanate  dallo Stato, dalla Regione e dagli enti
locali;
   b)  prestare  opera  di  soccorso  nelle  pubbliche  calamita'   e
disastri,  di  intesa  con le autorita' competenti nonche' in caso di
privati infortuni;
   c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di
accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti  da  leggi  o
regolamenti richiesti dalle competenti autorita';
   d)  prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari
per l'espletamento di attivita' e compiti istituzionali dell'ente  di
appartenenza;
   e)  collaborare  nei  limiti  e nelle forme di legge e nell'ambito
delle proprie attribuzioni con le forze  di  Polizia  dello  Stato  e
della Protezione civile;
   f)   svolgere   compiti  di  Polizia  giudiziaria  e  le  funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della  legge  7
marzo  1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni nei limiti
e nelle forme di legge.
  2. Nell'espletamento delle funzioni di  Polizia  giudiziaria  o  di
pubblica  sicurezza di cui alle lettere e) e f) del precedente comma,
gli  addetti  al  servizio  di   Polizia   municipale   sono   posti,
operativamente alle dipendenze della competente autorita' giudiziaria
o  di P.S., nel rispetto delle intese con l'autorita' locale e previa
messa a disposizione degli addetti  stessi  da  parte  dell'autorita'
medesima.
  3. Gli addetti di Polizia municipale non possono essere destinati a
compiti  o  mansioni  diversi  da  quelli  esattamente indicati nella
normativa vigente (legge 7 marzo 1986, n. 65).
  A tal uopo,  entro  anni  2  (due)  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, i comuni, che hanno nel proprio organico operatori di
Polizia  municipale  che svolgono, quali mansioni aggiuntive previste
nel regolamento comunale e nel bando di  concorso  per  l'assunzione,
funzioni  non  previste  dalla  legge  quadro  sull'ordinamento della
Polizia locale e dalla  presente  legge,  provvedono  ad  adeguare  i
regolamenti e le piante organiche alle nuove disposizioni in materia.