Art. 7. Modalita' di esercizio del servizio e segni distintivi 1. Il servizio e' svolto in uniforme tranne che in particolari casi nei quali e' necessario essere in abiti civili per l'espletamento del servizio, come da regolamento comunale. 2. L'uniforme degli addetti alla Polizia municipale e' stabilita, nel modello e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dall'allegato della presente legge. 3. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla Polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza nonche' il numero personale di matricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato. 4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabilite dall'allegato della presente legge. 5. E' fatto divieto di utilizzare distintivi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.