Art. 7.
       Modalita' di esercizio del servizio e segni distintivi
 
  1. Il servizio e' svolto in uniforme tranne che in particolari casi
nei quali e' necessario essere in abiti civili per l'espletamento del
servizio, come da regolamento comunale.
  2.  L'uniforme  degli addetti alla Polizia municipale e' stabilita,
nel modello e  nelle  ulteriori  caratteristiche  per  ciascun  capo,
dall'allegato della presente legge.
  3.  I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla Polizia
municipale  recano  lo  stemma  e  la  denominazione   dell'ente   di
appartenenza nonche' il numero personale di matricola.
  Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato.
  4.  I  simboli  distintivi  del grado, attribuito a ciascun addetto
alla Polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite,  sono
stabilite dall'allegato della presente legge.
  5.  E'  fatto  divieto  di  utilizzare distintivi diversi da quelli
stabiliti dalla presente legge.