Art. 2.
 
  1. Ai medesimi  commissari  compete  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio  previsto  dalla normativa vigente per i dirigenti regionali,
se e in quanto spettante, tenuto conto della minore distanza  tra  il
luogo  di  servizio,  di  residenza  e di abituale dimora e quello di
espletamento dell'incarico.