Art. 3.
            Atti della programmazione regionale e locale
 
  1. Sono atti della programmazione regionale:
   a) il programma regionale di sviluppo;
   b)  i  progetti  regionali  speciali di cui alla legge regionale 6
marzo 1980, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) il quadro regionale di  riferimento  ed  i  relativi  piani  di
settore;
   d)  i  programmi,  i  progetti  ed  i piani di settore relativi al
programma di cui alla lettera a);
   e)  gli atti di indirizzo alle societa' a partecipazione regionale
e agli enti dipendenti della Regione.
  2. Sono atti della programmazione locale:
   f) i piani ed i programmi pluriennali delle province;
   g) i piani di sviluppo economico delle comunita' montane;
   h) i piani ed i programmi dei comuni singoli od associati;
   i) i piani territoriali provinciali;
   l) i piani dei parchi e delle riserve;
   m) i programmi pluriennali delle comunita' dei parchi.
  3. Gli atti di cui al primo e secondo comma, indicati alle  lettere
b),  c),  d),  e),  f),  h), m), devono evidenziare i rapporti con il
quadro programmatorio regionale vigente.