Art. 3. Atti della programmazione regionale e locale 1. Sono atti della programmazione regionale: a) il programma regionale di sviluppo; b) i progetti regionali speciali di cui alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni; c) il quadro regionale di riferimento ed i relativi piani di settore; d) i programmi, i progetti ed i piani di settore relativi al programma di cui alla lettera a); e) gli atti di indirizzo alle societa' a partecipazione regionale e agli enti dipendenti della Regione. 2. Sono atti della programmazione locale: f) i piani ed i programmi pluriennali delle province; g) i piani di sviluppo economico delle comunita' montane; h) i piani ed i programmi dei comuni singoli od associati; i) i piani territoriali provinciali; l) i piani dei parchi e delle riserve; m) i programmi pluriennali delle comunita' dei parchi. 3. Gli atti di cui al primo e secondo comma, indicati alle lettere b), c), d), e), f), h), m), devono evidenziare i rapporti con il quadro programmatorio regionale vigente.