Art. 7.
                        Efficacia del P.R.S.
 
  1.  Il  Consiglio  regionale  e  la Giunta garantiscono la coerenza
dell'azione della Regione con le linee programmatiche individuate nel
P.R.S.
  2.  La  Giunta regionale cura, attraverso i settori competenti, che
le attivita' degli enti dipendenti dalla Regione e dalle  societa'  a
prevalente partecipazione regionale siano coerenti agli indirizzi del
piano regionale di sviluppo.
  3.  Ogni  provvedimento  amministrativo  della Regione e degli enti
locali che interagisce con gli obiettivi  della  programmazione  deve
essere in sintonia con le indicazioni del P.R.S.