Art. 7. Efficacia del P.R.S. 1. Il Consiglio regionale e la Giunta garantiscono la coerenza dell'azione della Regione con le linee programmatiche individuate nel P.R.S. 2. La Giunta regionale cura, attraverso i settori competenti, che le attivita' degli enti dipendenti dalla Regione e dalle societa' a prevalente partecipazione regionale siano coerenti agli indirizzi del piano regionale di sviluppo. 3. Ogni provvedimento amministrativo della Regione e degli enti locali che interagisce con gli obiettivi della programmazione deve essere in sintonia con le indicazioni del P.R.S.