Art. 9. Aggiornamento del P.R.S. 1. Ogni anno, in occasione della presentazione del conto consuntivo, i settori regionali interessati all'azione del programma, trasmettono alla Giunta regionale una relazione contenente: a) lo stato di attuazione del P.R.S. e delle azioni programmatiche da questo previste; b) i risultati conseguiti ed i costi sostenuti; c) gli atti adottati per l'attuazione delle azioni programmatiche con l'indicazione analitica delle cause che eventualmente non abbiano consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.R.S.; d) eventuali proposte e suggerimenti di modifica alle modalita' di realizzazione delle azioni programmatiche di competenza del settore. 2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite delle strutture regionali, assume le determinazioni in merito all'eventuale aggiornamento o modifica del P.R.S. in vigore. 3. Il P.R.S. e' aggiornato con la procedura di cui al precedente art. 8.