Art. 9.
                      Aggiornamento del P.R.S.
 
  1.   Ogni   anno,   in  occasione  della  presentazione  del  conto
consuntivo, i settori regionali interessati all'azione del programma,
trasmettono alla Giunta regionale una relazione contenente:
   a) lo stato di attuazione del P.R.S. e delle azioni programmatiche
da questo previste;
   b) i risultati conseguiti ed i costi sostenuti;
   c)  gli atti adottati per l'attuazione delle azioni programmatiche
con l'indicazione analitica delle cause che eventualmente non abbiano
consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.R.S.;
   d) eventuali proposte e suggerimenti di modifica alle modalita' di
realizzazione delle azioni programmatiche di competenza del  settore.
  2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite  delle
strutture regionali, assume le determinazioni in merito all'eventuale
aggiornamento o modifica del P.R.S. in vigore.
  3.  Il  P.R.S.  e' aggiornato con la procedura di cui al precedente
art. 8.