Art. 2. 1. L'articolo 31 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Perdita della qualifica di assegnatario). - 1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi del settantacinque per cento il limite massimo di reddito complessivo del nucleo familiare di cui all'articolo 3, lettera f), calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni derivanti da delibere del CIPE e della normativa regionale vigente. Per tutto il periodo di permanenza, agli assegnatari interessati, viene applicato un canone di locazione fissato con le modalita' di cui all'articolo 39. 2. L'ente gestore accerta almeno ogni due anni che non sussista per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare la condizione di perdita della qualifica di assegnatario di cui al comma 1. A tal fine il suddetto ente richiede agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla idonea documentazione. 3. Per l'assegnatario il quale, previa diffida, non produca la documentazione richiesta, si considera come sussistente la condizione di cui al comma 1. 4. Nel caso di incompletezza o di inattendibilita' dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, il comune di residenza dell'assegnatario, d'intesa con l'ente gestore, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari. 5. In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, per l'assegnatario interessato si considera come sussistente la condizione di cui al comma 1.".