Art. 2.
 
  1. L'articolo 31 della legge regionale 26 giugno  1987,  n.  33  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   31   (Perdita   della  qualifica  di  assegnatario).  -  1.
L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso  del  rapporto,
per  due  anni  consecutivi,  superi  del settantacinque per cento il
limite massimo di reddito complessivo del  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 3, lettera f), calcolato ai sensi dell'articolo 21 della
legge  n.  457  del  1978  e  successive  modificazioni  derivanti da
delibere del CIPE e della normativa regionale vigente. Per  tutto  il
periodo  di permanenza, agli assegnatari interessati, viene applicato
un canone di locazione fissato con le modalita' di  cui  all'articolo
39.
  2. L'ente gestore accerta almeno ogni due anni che non sussista per
l'assegnatario e per il suo nucleo familiare la condizione di perdita
della  qualifica  di  assegnatario  di  cui al comma 1. A tal fine il
suddetto ente richiede agli assegnatari, che sono tenuti  a  fornirla
idonea documentazione.
  3.  Per  l'assegnatario  il  quale,  previa diffida, non produca la
documentazione richiesta, si considera come sussistente la condizione
di cui al comma 1.
  4. Nel  caso  di  incompletezza  o  di  inattendibilita'  dei  dati
indicati  nella  dichiarazione  fiscale,  ovvero in caso di omissione
della   dichiarazione    medesima,    il    comune    di    residenza
dell'assegnatario,   d'intesa   con  l'ente  gestore,  provvede  alla
relativa segnalazione agli uffici finanziari.
  5. In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici  finanziari,
per  l'assegnatario  interessato  si  considera  come  sussistente la
condizione di cui al comma 1.".