Art. 3. 1. L'articolo 37 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30 e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Caratteri oggettivi dell'alloggio). - 1. Per la definizione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto degli articoli 12, commi 1 e 2, e 13 della legge n. 392 del 1978. 2. Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati negli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della citata legge n. 392 del 1978 con la seguente specificazione: a) vetusta': l'anno di costruzione coincide con quello dell'ultimazione dei lavori sia per le nuove costruzioni che per le opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. In mancanza di date certe, desumibili dai dati ufficiali in possesso degli enti gestori, si fa riferimento all'anno di prima assegnazione dello stabile; b) ubicazione: nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti si applica il coefficiente unico 0,80. I comuni possono motivatamente individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativamente a singoli edifici o complessi residenziali con riferimento alle condizioni igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni medie del comune, alle difficolta' di accesso ed agibilita'; in tal caso si applica il coefficiente 0,80. 3. Qualora vengano disposte modificazioni alla legge n. 392 del 1978, la Regione, ai fini dell'applicazione del presente articolo apporta le relative modificazioni con apposito provvedimento legislativo.".