Art. 3.
 
  1. L'articolo 37 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33,  come
modificato  dall'articolo  3  della legge regionale 15 marzo 1990, n.
30 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  37  (Caratteri  oggettivi  dell'alloggio).  -  1.   Per   la
definizione  del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio
gli enti gestori applicano il disposto degli articoli 12, commi  1  e
2, e 13 della legge n. 392 del 1978.
  2.  Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di
produzione dell'alloggio e' pari al costo  base  moltiplicato  per  i
coefficienti  indicati  negli  articoli  13,  16, 17, 18, 19, 20 e 21
della citata legge n. 392 del 1978 con la seguente specificazione:
   a)  vetusta':  l'anno   di   costruzione   coincide   con   quello
dell'ultimazione  dei  lavori sia per le nuove costruzioni che per le
opere di intera ristrutturazione o di completo restauro di  cui  alle
lettere  c)  e  d)  dell'articolo  31 della legge n. 457 del 1978. In
mancanza di date certe, desumibili dai  dati  ufficiali  in  possesso
degli  enti gestori, si fa riferimento all'anno di prima assegnazione
dello stabile;
   b)  ubicazione:  nei  comuni  con  popolazione  fino  a cinquemila
abitanti si applica il coefficiente  unico  0,80.  I  comuni  possono
motivatamente  individuare  zone  di degrado specifico per l'edilizia
pubblica relativamente a singoli edifici o complessi residenziali con
riferimento  alle  condizioni  igieniche  generali,  allo  stato  dei
servizi  rispetto  alle condizioni medie del comune, alle difficolta'
di accesso ed agibilita'; in tal  caso  si  applica  il  coefficiente
0,80.
  3.  Qualora  vengano  disposte  modificazioni alla legge n. 392 del
1978, la Regione, ai fini  dell'applicazione  del  presente  articolo
apporta   le   relative   modificazioni  con  apposito  provvedimento
legislativo.".