Art. 4. 1. L'articolo 39 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30 e' sostituito dal seguente: "Art. 39 (Calcolo del canone di locazione). - 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e' determinato secondo le seguenti fasce di reddito: a) il canone di locazione non puo' essere superiore a lire quindicimila mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima INPS. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati; b) il canone sociale non puo' essere superiore al 4,2 per cento del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato; c) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare e' inferiore o uguale all'importo stabilito quale limite di reddito per l'accesso, il canone e' pari al 75 per cento di quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, ma comunque non puo' essere superiore al 6 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; d) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare e' compreso tra il limite superiore indicato alla lettera c) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25 per cento del suddetto limite, il canone e' pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, ma comunque non puo' essere superiore al 6,6 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; e) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare e' compreso tra il limite superiore indicato alla lettera d) ed il valore fissato quale limite per la decadenza, il canone e' pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del 25 per cento, ma comunque non superiore al 7,2 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; f) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare e' compreso tra il limite superiore indicato alla lettera e) e la maggiorazione del 50 per cento di tale limite, il canone e' pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 100 per cento, ma comunque non superiore al 12 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; g) se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare e' superiore a quello indicato alla lettera f), il canone e' pari a quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del 150 per cento, ma comunque non superiore al 13 per cento del reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. 2. I redditi di cui al comma 1, lettera a), si intendono effettivi; quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) si intendono determinati con le modalita' stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f). 3. Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o piu' componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, e che sia affetto da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacita' lavorativa, certificata dalla competente unita' sanitaria locale, sono collocati nella fascia di reddito inferiore a quella determinata con le modalita' previste dal presente comma. 4. Il canone di locazioine non puo' comunque, essere, inferiore a quello previsto per la prima fascia di reddito di cui al comma 1. 5. Contestualmente alla proposta per la determinazione dell'ammontare annuo delle quote di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e' comunicata alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi".