Art. 4.
 
  1. L'articolo 39 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33,  come
modificato  dall'articolo  4  della legge regionale 15 marzo 1990, n.
30 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 39 (Calcolo del canone di  locazione).  -  1.  Il  canone  di
locazione   degli   alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  e'
determinato secondo le seguenti fasce di reddito:
   a) il canone  di  locazione  non  puo'  essere  superiore  a  lire
quindicimila   mensili   per   alloggio   qualora  il  reddito  annuo
complessivo del nucleo familiare  sia  costituito  esclusivamente  da
pensione  sociale oppure da pensione minima INPS. Lo stesso canone si
applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati;
   b) il canone sociale non puo' essere superiore al  4,2  per  cento
del  reddito  imponibile  familiare  qualora  il  reddito  di tutti i
componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime  INPS
e   derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente,  pensione  e/o
percepito  ai  seguenti   titoli:   trattamento   di   cassintegrati,
indennita'   di  mobilita',  indennita'  di  disoccupazione,  sussidi
assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato;
   c) se  il  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  e'
inferiore  o uguale all'importo stabilito quale limite di reddito per
l'accesso, il canone e' pari al 75 per cento  di  quello  fissato  ai
sensi   degli  articoli  precedenti,  ma  comunque  non  puo'  essere
superiore  al  6  per  cento  del  reddito  lordo  annuo   imponibile
complessivo  del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto
dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;
   d) se  il  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  e'
compreso  tra  il  limite  superiore  indicato  alla lettera c) ed il
valore risultante dalla maggiorazione del 25 per cento  del  suddetto
limite,  il  canone  e' pari a quello fissato ai sensi degli articoli
precedenti, ma comunque non puo' essere superiore al  6,6  per  cento
del  reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare,
al lordo delle imposte ed al netto  dei  contributi  previdenziali  e
degli assegni  familiari;
   e)  se  il  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare e'
compreso tra il limite superiore  indicato  alla  lettera  d)  ed  il
valore  fissato  quale  limite  per la decadenza, il canone e' pari a
quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del 25
per cento, ma comunque non superiore al 7,2  per  cento  del  reddito
lordo  annuo  imponibile  complessivo  del nucleo familiare, al lordo
delle imposte ed  al  netto  dei  contributi  previdenziali  e  degli
assegni familiari;
   f)  se  il  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare e'
compreso tra il limite  superiore  indicato  alla  lettera  e)  e  la
maggiorazione  del  50  per cento di tale limite, il canone e' pari a
quello fissato ai sensi degli articoli precedenti aumentato  del  100
per  cento,  ma  comunque  non  superiore al 12 per cento del reddito
lordo annuo imponibile complessivo del  nucleo  familiare,  al  lordo
delle  imposte  ed  al  netto  dei  contributi  previdenziali e degli
assegni familiari;
   g) se  il  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  e'
superiore  a  quello  indicato  alla  lettera f), il canone e' pari a
quello fissato ai sensi degli articoli precedenti, aumentato del  150
per  cento,  ma  comunque  non  superiore al 13 per cento del reddito
lordo annuo imponibile complessivo del  nucleo  familiare,  al  lordo
delle  imposte  ed  al  netto  dei  contributi  previdenziali e degli
assegni familiari.
  2. I redditi di cui al comma 1, lettera a), si intendono effettivi;
quelli di cui al comma 1,  lettere  b),  c),  d),  e),  f)  e  g)  si
intendono  determinati  con  le  modalita' stabilite dall'articolo 3,
comma 1,
 lettera f).
  3. Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende  uno  o  piu'
componenti,  conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia,
e che sia affetto da menomazioni di qualsiasi genere, che  comportino
una   diminuzione   permanente   superiore   a  2/3  della  capacita'
lavorativa, certificata dalla  competente  unita'  sanitaria  locale,
sono collocati nella fascia di reddito inferiore a quella determinata
con le modalita' previste dal presente comma.
  4.  Il  canone di locazioine non puo' comunque, essere, inferiore a
quello previsto per la prima fascia di reddito di cui al comma 1.
  5.   Contestualmente   alla   proposta   per   la    determinazione
dell'ammontare  annuo  delle  quote  di cui all'articolo 19, comma 1,
lettere b) e c)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre  1972, n.  1035 e' comunicata alla Regione la percentuale di
eccedenza  delle   entrate   per   canoni   di   locazione   rispetto
all'ammontare   complessivo   delle   spese   di   amministrazione  e
manutenzione degli alloggi".