Art. 5. 1. L'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 40 (Collocazione nelle fasce di reddito). - 1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 39 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 41".