Art. 5.
 
  1. L'articolo 40 della legge regionale 26 giugno  1987,  n.  33  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   40   (Collocazione  nelle  fasce  di  reddito).  -  1.  Gli
assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo
39 sulla base della  documentazione  prodotta  o  degli  accertamenti
effettuati a norma dell'articolo 41".