Art. 6.
 
  1.  L'articolo  41  della  legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   41   (Accertamento   periodico   del   reddito  e  anagrafe
dell'utenza).  - 1. La situazione reddituale degli assegnatari di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f),  e'  aggiornata  ogni  due  anni
dagli  enti  gestori  nei  termini  e  secondo  le  modalita'  di cui
all'articolo 13 e le disponibilita' regionali in materia di  anagrafe
dell'utenza e del  patrimonio.
  2.  L'eventuale  variazione  della  collocazione  degli assegnatari
nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha  effetto  dal  10
gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertata
la  modificazione della situazione reddituale ed ha effetto immediato
nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia  causata
da:
   a)  decesso dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare
concorrenti alla determinazione del reddito originario;
   b)  licenziamento  o  immissione  nelle  liste  di  mobilita'   ed
accertato  stato di disoccupazione dell'assegnatario o dei componenti
il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito;
   c) sospensione dal lavoro e  fruizione  della  cassa  integrazione
guadagni  dell'assegnatario  o  dei  componenti  il  nucleo familiare
concorrenti alla determinazione del reddito.
  3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di  essere  collocato  in
una  fascia  di  reddito  inferiore  qualora  abbia  subito nell'anno
precedente una diminuzione di reddito. La collocazione  nella  fascia
di reddito inferiore e' disposta dall'ente gestore con decorrenza dal
1  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  per  il  quale e' stata
accertata  la  diminuzione  del  reddito,  tale  da   modificare   la
collocazione nella fascia di reddito inferiore.
  4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o
dichiari  un  reddito  ritenuto inattendibile si applica il canone di
cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 39.
  5. Gli enti soggetti all'applicazione  della  presente  legge  sono
tenuti   ad   aggiornare   annualmente   l'anagrafe   completa  degli
assegnatari degli alloggi, trasmettendo  alla  Regione  entro  il  31
dicembre di ogni anno eventuali modificazioni e/o aggiornamenti.".