Art. 6. 1. L'articolo 41 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 41 (Accertamento periodico del reddito e anagrafe dell'utenza). - 1. La situazione reddituale degli assegnatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), e' aggiornata ogni due anni dagli enti gestori nei termini e secondo le modalita' di cui all'articolo 13 e le disponibilita' regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio. 2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertata la modificazione della situazione reddituale ed ha effetto immediato nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da: a) decesso dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito originario; b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilita' ed accertato stato di disoccupazione dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito; c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito. 3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore e' disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertata la diminuzione del reddito, tale da modificare la collocazione nella fascia di reddito inferiore. 4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile si applica il canone di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 39. 5. Gli enti soggetti all'applicazione della presente legge sono tenuti ad aggiornare annualmente l'anagrafe completa degli assegnatari degli alloggi, trasmettendo alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno eventuali modificazioni e/o aggiornamenti.".