(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 22 del 9 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Pianificazione faunistico-venatoria transitoria
 
  1.  Nelle  more  dell'attuazione  dell'articolo  10   della   legge
regionale  2 maggio 1995, n. 17, la Regione, al fine di consentire il
regolare esercizio dell'attivita' venatoria  nel  Lazio,  provvede  a
delimitare in via transitoria gli ambiti territoriali di caccia (ATC)
mediante   l'approvazione   del  piano  faunistico-venatorio  di  cui
all'allegato  A,  parte  integrante  della  presente  legge,  che  ha
validita'  per  la sola stagione venatoria 1997-1998, fatta eccezione
per i regimi di cui  ai  punti  5  e  6  dell'allegato  A  cha  hanno
validita' fino all'adozione del successivo piano faunistico venatorio
regionale.