(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 9 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Pianificazione faunistico-venatoria transitoria 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la Regione, al fine di consentire il regolare esercizio dell'attivita' venatoria nel Lazio, provvede a delimitare in via transitoria gli ambiti territoriali di caccia (ATC) mediante l'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui all'allegato A, parte integrante della presente legge, che ha validita' per la sola stagione venatoria 1997-1998, fatta eccezione per i regimi di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato A cha hanno validita' fino all'adozione del successivo piano faunistico venatorio regionale.