Art. 2.
               Regolamentazione transitoria degli ATC
 
  1.   Nelle   more  dell'attuazione  dell'articolo  25  della  legge
regionale n. 17  del  1995,  al  fine  di  consentire  l'avvio  della
gestione  programmata della caccia, la Regione, con il regolamento di
cui all'allegato B, parte integrante della presente legge, disciplina
le  modalita'  di  accesso  agli  ATC   delimitati   con   il   piano
faunistico-venatorio transitorio di cui all'articolo 1.