Art. 2. Regolamentazione transitoria degli ATC 1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1995, al fine di consentire l'avvio della gestione programmata della caccia, la Regione, con il regolamento di cui all'allegato B, parte integrante della presente legge, disciplina le modalita' di accesso agli ATC delimitati con il piano faunistico-venatorio transitorio di cui all'articolo 1.