Art. 4.
                        Calendario venatorio
 
  1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995,
il  calendario  venatorio  ed  il  regolamento,  relativi  alla  sola
stagione di caccia 1997-1998, sono quelli riportati nell'allegato  C,
parte integrante della presente legge.
  2.  I  termini  previsti  nel calendario venatorio, per determinate
specie  cacciabili,  possono  essere  modificati  con   decreto   del
Presidente   della  Giunta  regionale,  previo  parere  dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e devono comunque  essere  contenuti
tra  il 1 settembre e il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato nell'articolo 18, comma 1, della legge  11  febbraio
1992,  n.  157,  nonche'  nell'articolo  34,  comma  1,  della  legge
regionale n. 17 del 1995.