Art. 4. Calendario venatorio 1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale n. 17 del 1995, il calendario venatorio ed il regolamento, relativi alla sola stagione di caccia 1997-1998, sono quelli riportati nell'allegato C, parte integrante della presente legge. 2. I termini previsti nel calendario venatorio, per determinate specie cacciabili, possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e devono comunque essere contenuti tra il 1 settembre e il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato nell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' nell'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995.