Art. 5.
      Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie
 
  1. Le concessioni regionali di aziende faunistico-venatorie vigenti
e rilasciate ai sensi della legge regionale  14  settembre  1982,  n.
40, sono prorogate fino alla data di emanazione delle disposizioni di
cui  all'articolo  32, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1995,
ferme restando le concessioni la cui scadenza e'  successiva  a  tale
data.
  2.  Gli  effetti  delle eventuali disdette presentate entro la data
del 31 dicembre 1997, decorrono dal febbraio 1998.