Art. 5. Proroga delle concessioni di aziende faunistico-venatorie 1. Le concessioni regionali di aziende faunistico-venatorie vigenti e rilasciate ai sensi della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, sono prorogate fino alla data di emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale n. 17 del 1995, ferme restando le concessioni la cui scadenza e' successiva a tale data. 2. Gli effetti delle eventuali disdette presentate entro la data del 31 dicembre 1997, decorrono dal febbraio 1998.