Art. 6.
   Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1,
                della legge regionale n. 17 del 1995
 
  1. In deroga all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del  1995,
i  termini  temporali inerenti la bruciatura delle stoppie, di cui al
comma 1 dello stesso articolo, sono vigenti nel  periodo  1  marzo-30
settembre 1997.