Art. 6. Deroga transitoria al divieto di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1995 1. In deroga all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1995, i termini temporali inerenti la bruciatura delle stoppie, di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono vigenti nel periodo 1 marzo-30 settembre 1997.