Art. 13.
                  Indirizzo, vigilanza e controllo
 
  1.   Ferma  restando  l'attribuzione  al  Consiglio  regionale  del
controllo sugli atti di cui all'articolo 54, primo comma, lettera  b)
dello  statuto,  il  potere di indirizzo, vigilanza e controllo della
Regione  sull'attivita'  dell'Agenzia  e'  esercitato  dalla   Giunta
regionale.
  2.   La  Giunta  regionale,  determina  annualmente  gli  indirizzi
generali sulle attivita' istituzionali della stessa, nel  quadro  dei
programmi  regionali  ed  approva  il  programma annuale di attivita'
formulato ai sensi dell'articolo 2.
  3. La Giunta regionale esercita il controllo di merito sui seguenti
atti dell'Agenzia:
   a)  il regolamento di amministrazione e contabilita' e le norme di
carattere regolamentare;
   b) i provvedimenti per l'articolazione delle strutture tecniche  e
amministrative dell'Agenzia;
   c) la costituzione di commissioni consultive.
  4.  Il  controllo  di  cui al comma 3 viene esercitato dalla Giunta
regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente
agricoltura, foreste, caccia e pesca secondo la seguente procedura:
   a)   gli   atti   assoggettati   al   controllo,   sono    inviati
dall'ARPET-Lazio   all'ufficio   "controllo   enti"  dell'assessorato
regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo  rurale  che
li  istruisce  e  li  invia, entro venti giorni dal ricevimento, alla
Giunta regionale;
   b) la Giunta regionale inoltra gli atti istruiti alla  commissione
consiliare   permanente   competente   entro   quindici   giorni  dal
ricevimento.
  5.  Le  deliberazioni  assoggettate  al  controllo   della   Giunta
regionale, si intendono approvate se entro settanta giorni dalla data
di  ricevimento  dei  relativi processi verbali da parte dell'ufficio
"controllo enti" dell'assessorato allo sviluppo del sistema  agricolo
e   del   mondo   rurale,   la   Giunta  regionale  non  ne  pronunci
l'annullamento o la sospensione, con la richiesta  di  chiarimenti  o
riesame.
  6.  L'assessore  regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del
mondo rurale,  sulla  base  delle  direttive  generali  della  Giunta
regionale,  fornisce le indicazioni operative e specifiche sugli atti
di gestione  dell'agenzia,  anche  in  sede  di  partecipazione  alle
riunioni del comitato direttivo.
  7.  Il controllo su tutti gli atti dell'Agenzia non individuati nel
comma 3, e' delegato dalla Giunta regionale  all'assessore  regionale
allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale.
  8.  Gli  atti  di  cui  al comma 7 diventano esecutivi se, entro il
termine di venti giorni dal ricevimento dei relativi processi verbali
da parte dell'ufficio  "controllo  enti"  dell'assessorato  regionale
allo  sviluppo  del sistema agricolo e del mondo rurale, non ne venga
pronunciato l'annullamento o la  sospensione,  con  la  richiesta  di
chiarimenti o riesame.
  9.  Le  decisioni  adottate  in  sede  di  controllo  della  Giunta
regionale o dall'assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del
mondo  rurale,  sono  comunicate  all'Agenzia  e   alla   commissione
consiliare  permanente  agricoltura,  foreste,  caccia e pesca, entro
l'ottavo giorno successivo, non festivo, a quello della loro adozione
con  espressa  indicazione  della   motivazione   del   provvedimento
regionale.
  10.  Le  deliberazioni sono presentate all'ufficio "controllo enti"
dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo  e  del
mondo rurale, in triplice copia integrale autentica.
  11.   Sono   immediatamente  esecutive  le  deliberazioni  di  mera
esecuzione di altre deliberazioni assoggettate a controllo  regionale
e gia' divenute esecutive.
  12.   Le   deliberazioni   di   cui   al   comma  11  sono  inviate
trimestralmente all'assessorato allo sviluppo del sistema agricolo  e
del mondo rurale con apposito elenco.
  13.  Qualora  entro  trenta  giorni  dalla  data  di notifica della
richiesta, non vengano forniti dall'Agenzia i  necessari  chiarimenti
di cui ai commi 5 e 8, gli atti interessati si intendono decaduti.
  14.  L'attivita'  di vigilanza e di controllo sulle deliberazioni i
cui termini,  per  l'esercizio  del  controllo  stesso,  scadono  nei
periodi  dal  31  luglio  al  10  settembre  e  dal 20 dicembre al 10
gennaio, e' sospesa.
  15.  Ugualmente  e'  sospeso  l'esercizio   del   controllo   sulle
deliberazioni   dell'Agenzia   comunque  inviate  all'assessore  allo
sviluppo del sistema  agricolo  e  del  mondo  rurale,  nei  medesimi
periodi di cui al comma 14.
  16.  L'esercizio  del controllo sulle deliberazioni di cui ai commi
14 e  15,  e'  comunque  esercitato,  rispettivamente,  entro  il  30
settembre e il 30 gennaio; in difetto esse si intendono approvate.