Art. 13. Indirizzo, vigilanza e controllo 1. Ferma restando l'attribuzione al Consiglio regionale del controllo sugli atti di cui all'articolo 54, primo comma, lettera b) dello statuto, il potere di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione sull'attivita' dell'Agenzia e' esercitato dalla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, determina annualmente gli indirizzi generali sulle attivita' istituzionali della stessa, nel quadro dei programmi regionali ed approva il programma annuale di attivita' formulato ai sensi dell'articolo 2. 3. La Giunta regionale esercita il controllo di merito sui seguenti atti dell'Agenzia: a) il regolamento di amministrazione e contabilita' e le norme di carattere regolamentare; b) i provvedimenti per l'articolazione delle strutture tecniche e amministrative dell'Agenzia; c) la costituzione di commissioni consultive. 4. Il controllo di cui al comma 3 viene esercitato dalla Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente agricoltura, foreste, caccia e pesca secondo la seguente procedura: a) gli atti assoggettati al controllo, sono inviati dall'ARPET-Lazio all'ufficio "controllo enti" dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale che li istruisce e li invia, entro venti giorni dal ricevimento, alla Giunta regionale; b) la Giunta regionale inoltra gli atti istruiti alla commissione consiliare permanente competente entro quindici giorni dal ricevimento. 5. Le deliberazioni assoggettate al controllo della Giunta regionale, si intendono approvate se entro settanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi processi verbali da parte dell'ufficio "controllo enti" dell'assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento o la sospensione, con la richiesta di chiarimenti o riesame. 6. L'assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, sulla base delle direttive generali della Giunta regionale, fornisce le indicazioni operative e specifiche sugli atti di gestione dell'agenzia, anche in sede di partecipazione alle riunioni del comitato direttivo. 7. Il controllo su tutti gli atti dell'Agenzia non individuati nel comma 3, e' delegato dalla Giunta regionale all'assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. 8. Gli atti di cui al comma 7 diventano esecutivi se, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dei relativi processi verbali da parte dell'ufficio "controllo enti" dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, non ne venga pronunciato l'annullamento o la sospensione, con la richiesta di chiarimenti o riesame. 9. Le decisioni adottate in sede di controllo della Giunta regionale o dall'assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, sono comunicate all'Agenzia e alla commissione consiliare permanente agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro l'ottavo giorno successivo, non festivo, a quello della loro adozione con espressa indicazione della motivazione del provvedimento regionale. 10. Le deliberazioni sono presentate all'ufficio "controllo enti" dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, in triplice copia integrale autentica. 11. Sono immediatamente esecutive le deliberazioni di mera esecuzione di altre deliberazioni assoggettate a controllo regionale e gia' divenute esecutive. 12. Le deliberazioni di cui al comma 11 sono inviate trimestralmente all'assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale con apposito elenco. 13. Qualora entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta, non vengano forniti dall'Agenzia i necessari chiarimenti di cui ai commi 5 e 8, gli atti interessati si intendono decaduti. 14. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulle deliberazioni i cui termini, per l'esercizio del controllo stesso, scadono nei periodi dal 31 luglio al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio, e' sospesa. 15. Ugualmente e' sospeso l'esercizio del controllo sulle deliberazioni dell'Agenzia comunque inviate all'assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, nei medesimi periodi di cui al comma 14. 16. L'esercizio del controllo sulle deliberazioni di cui ai commi 14 e 15, e' comunque esercitato, rispettivamente, entro il 30 settembre e il 30 gennaio; in difetto esse si intendono approvate.