Art. 14.
              Controllo ispettivo e poteri sostitutivi
 
  1.  La  Giunta  regionale  puo' disporre controlli per accertare il
funzionamento degli organi dell'Agenzia.
  La Giunta regionale dispone la nomina, previa diffida e  fissazione
di  un  termine entro il quale provvedere, di commissari ad acta, per
il compimento degli atti dovuti.
  3. Gli organi dell'Agenzia possono essere sciolti con  decreto  del
presidente  della  Giunta  regionale,  su deliberazione del Consiglio
regionale e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza
amministrativa  o  per  gravi  ripetute  violazioni  di  disposizioni
normative  e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di
direttive e di atti di indirizzo della Giunta regionale.
  4. Con il medesimo decreto viene nominato un commissario che rimane
in carica per un periodo non superiore a  sei  mesi.  Il  commissario
cura  l'amministrazione  ordinaria  e straordinaria dell'Agenzia fino
all'insediamento dei nuovi organi e percepisce  un  compenso  pari  a
quello del presidente della stessa.