Art. 14. Controllo ispettivo e poteri sostitutivi 1. La Giunta regionale puo' disporre controlli per accertare il funzionamento degli organi dell'Agenzia. La Giunta regionale dispone la nomina, previa diffida e fissazione di un termine entro il quale provvedere, di commissari ad acta, per il compimento degli atti dovuti. 3. Gli organi dell'Agenzia possono essere sciolti con decreto del presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive e di atti di indirizzo della Giunta regionale. 4. Con il medesimo decreto viene nominato un commissario che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi. Il commissario cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia fino all'insediamento dei nuovi organi e percepisce un compenso pari a quello del presidente della stessa.