Art. 15. Strutture dell'Agenzia 1. L'articolazione delle strutture dell'Agenzia in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge, deve corrispondere ai principi della necessita', economicita' e trasparenza. 2. Il comitato direttivo, nel corso della sua prima seduta, delibera sulla articolazione delle strutture tecniche e amministrative dell'Agenzia. La deliberazione viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b). 3. L'Agenzia, su deliberazione del comitato direttivo, puo' stabilire una sede di rappresentanza in Roma, o altra localita', in un immobile, o sua parte, concesso in uso gratuito dalla Regione.