Art. 15.
                       Strutture dell'Agenzia
 
  1.  L'articolazione  delle  strutture  dell'Agenzia in funzione dei
compiti  stabiliti  dalla  presente  legge,  deve  corrispondere   ai
principi della necessita', economicita' e trasparenza.
  2.  Il  comitato  direttivo,  nel  corso  della  sua  prima seduta,
delibera   sulla   articolazione   delle   strutture    tecniche    e
amministrative  dell'Agenzia.    La  deliberazione  viene  sottoposta
all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13,  comma
3, lettera b).
  3.   L'Agenzia,  su  deliberazione  del  comitato  direttivo,  puo'
stabilire una sede di rappresentanza in Roma, o altra  localita',  in
un immobile, o sua parte, concesso in uso gratuito dalla Regione.