Art. 17.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Per  le  finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la
spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997, da iscriversi al  capitolo
n.  11431  di  nuova  istituzione  avente  la seguente denominazione:
"Spese per l'istituzione ed il funzionamento  dell'Agenzia  regionale
promozione enogastronomica tipica (ARPET-Lazio)".
  2.  La  copertura  e' assicurata dallo stanziamento di pari importo
del capitolo n. 29002, lettera c) dell'elenco 4 allegato al  bilancio
per l'esercizio finanziario 1997.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, 4 agosto 1997
                              BADALONI
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 luglio
1997.