Art. 17. Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997, da iscriversi al capitolo n. 11431 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: "Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-Lazio)". 2. La copertura e' assicurata dallo stanziamento di pari importo del capitolo n. 29002, lettera c) dell'elenco 4 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1997. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 4 agosto 1997 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 luglio 1997.