Art. 4. Il presidente 1. Il presidente dell'Agenzia e' eletto dal Consiglio regionale ed e' nominato con decreto del presidente della Giunta regionale. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il comitato direttivo, dispone per l'attuazione delle deliberazioni e provvede a dare esecuzione alle direttive della Giunta regionale. 3. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate da consigliere preventivamente delegato o, in assenza, il competente piu' anziano del comitato direttivo. 4. Il presidente dell'ARPET-Lazio viene corrisposto un compenso lordo annuo pari al 40 per cento dell'indennita' lorda del consigliere regionale.