Art. 4.
                            Il presidente
 
  1.  Il presidente dell'Agenzia e' eletto dal Consiglio regionale ed
e' nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.
  2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia,  convoca
e  presiede  il  comitato  direttivo,  dispone per l'attuazione delle
deliberazioni e provvede  a  dare  esecuzione  alle  direttive  della
Giunta regionale.
  3.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento del presidente le sue
funzioni sono esercitate da consigliere preventivamente  delegato  o,
in assenza, il competente piu' anziano del comitato direttivo.
  4.  Il  presidente  dell'ARPET-Lazio  viene corrisposto un compenso
lordo  annuo  pari  al  40  per  cento  dell'indennita'   lorda   del
consigliere regionale.