Art. 5. Il comitato direttivo 1. Il comitato direttivo e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, da sei membri, eletti dal Consiglio regionale, scelti tra esperti segnalati dagli assessori all'economia e finanza, alla scuola, formazione e politiche per il lavoro, alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport, allo sviluppo economico e attivita' produttive, allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale e all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ed e' nominato con decreto del presidente della Giunta regionale. 2. Il comitato direttivo e' l'organo preposto alla amministrazione dell'Agenzia. 3. Il comitato direttivo e' convocato su iniziativa del presidente, si riunisce almeno ogni mese e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, nonche' quando ne facciano richiesta scritta al presidente almeno tre componenti. 4. Le riunioni del comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Alle riunioni del comitato direttivo puo' partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale o un suo delegato. 6. Ai membri del comitato direttivo viene corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.