Art. 5.
                        Il comitato direttivo
 
  1.  Il  comitato  direttivo  e'  composto, oltre che dal presidente
dell'Agenzia, da sei membri, eletti dal Consiglio  regionale,  scelti
tra  esperti  segnalati  dagli assessori all'economia e finanza, alla
scuola, formazione e politiche per il lavoro, alle politiche  per  la
promozione  della  cultura,  dello  spettacolo,  del  turismo e dello
sport, allo sviluppo economico e attivita' produttive, allo  sviluppo
del  sistema  agricolo  e  del  mondo rurale e all'utilizzo, tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali ed e'  nominato  con  decreto
del presidente della Giunta regionale.
  2.  Il comitato direttivo e' l'organo preposto alla amministrazione
dell'Agenzia.
  3. Il comitato direttivo e' convocato su iniziativa del presidente,
si riunisce almeno ogni mese e tutte le volte che  il  presidente  lo
ritenga  necessario,  nonche' quando ne facciano richiesta scritta al
presidente almeno tre componenti.
  4. Le riunioni del comitato direttivo sono valide con  la  presenza
di almeno quattro componenti compreso il presidente. Le deliberazioni
sono  valide  qualora  abbiano  raccolto  la maggioranza dei voti dei
componenti  presenti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto   del
presidente.
  5.  Alle  riunioni  del  comitato direttivo puo' partecipare, senza
diritto di voto, l'assessore  regionale  allo  sviluppo  del  sistema
agricolo e del mondo rurale o un suo delegato.
  6.  Ai  membri del comitato direttivo viene corrisposto il compenso
previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.