Art. 7. Incompatibilita' 1. La carica di componente degli organi dell'Agenzia e' incompatibile per i consiglieri regionali, gli amministratori di enti dipendenti dalla Regione, i sindaci, i presidenti di amministrazione provinciale, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti di consorzi di comuni e province, i presidenti e gli assessori di unioni di comuni, i presidenti di comunita' montane e i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e gli amministratori di societa' comunque costituite che effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi dell'Agenzia, il personale in servizio nell'Agenzia, coloco che hanno liti pendenti con l'Agenzia, coloro che hanno il maneggio del denaro dell'Agenzia o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione, coloro che, avendo debiti verso l'Agenzia, si trovino legalmente in mora. 2. Non possono far parte dello stesso organo gli ascendenti o i discendenti e gli affini in linea diretta fino al quarto grado, nonche' i fratelli e i coniugi.