Art. 7.
                          Incompatibilita'
 
  1.  La  carica  di  componente   degli   organi   dell'Agenzia   e'
incompatibile per i consiglieri regionali, gli amministratori di enti
dipendenti  dalla Regione, i sindaci, i presidenti di amministrazione
provinciale, gli assessori comunali e provinciali,  i  presidenti  di
consorzi di comuni e province, i presidenti e gli assessori di unioni
di  comuni,  i  presidenti  di  comunita'  montane  e  i membri degli
esecutivi di tali enti, gli  imprenditori  e  gli  amministratori  di
societa'  comunque  costituite  che  effettuino  forniture  di beni o
prestazioni   di  servizi  dell'Agenzia,  il  personale  in  servizio
nell'Agenzia, coloco che hanno liti pendenti con   l'Agenzia,  coloro
che  hanno il maneggio del denaro dell'Agenzia o, avendolo avuto, non
hanno reso il conto della loro gestione, coloro  che,  avendo  debiti
verso l'Agenzia, si trovino legalmente in mora.
  2.  Non  possono  far  parte dello stesso organo gli ascendenti o i
discendenti e gli affini in  linea  diretta  fino  al  quarto  grado,
nonche' i fratelli e i coniugi.