Art. 8.
                        Durata delle cariche
 
  1.  Il  presidente  e  i componenti degli organi di amministrazione
restano in carica quattro anni e possono essere confermati  una  sola
volta.
  2.  Alla  scadenza, essi proseguono il loro mandato per la gestione
interinale dell'Agenzia fino  all'insediamento  dei  nuovi  organi  e
comunque nel rispetto dei tempi e delle modalita' di cui alla vigente
normativa  in  materia  di  proroga  degli  amministratori degli enti
pubblici regionali.