Art. 8. Durata delle cariche 1. Il presidente e i componenti degli organi di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 2. Alla scadenza, essi proseguono il loro mandato per la gestione interinale dell'Agenzia fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalita' di cui alla vigente normativa in materia di proroga degli amministratori degli enti pubblici regionali.