Art. 9. Il coordinatore 1. Il coordinatore dell'Agenzia e' nominato, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione, amministrazione, formazione professionale alberghiera e con esperienze nel settore turistico-ricettivo. L'incarico di coordinatore e' incompatibile con qualsiasi incarico esterno o interno all'Amministrazione regionale. 2. Il rapporto di lavoro del coordinatore e' disciplinato con contratto di natura privatistica a tempo determinato, della durata di cinque anni rinnovabile. 3. L'incarico di coordinatore puo' essere conferito anche a personale appartenente alla qualifica dirigenziale del ruolo regionale ed in possesso del curriculum professionale di cui al comma 1. Per la durata dell'incarico il rapporto di lavoro del dipendente regionale resta sospeso, con conservazione del posto e maturazione degli eventuali diritti legati all'anzianita'. 4. Il coordinatore sovrintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'Agenzia ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. Svolge le funzioni di segretario del comitato direttivo, partecipando alle sedute con voto consultivo e controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. 5. In caso di assenza o impedimento, il coordinatore puo' essere sostituito temporaneamente, con provvedimento del presidente, da un dirigente in servizio nell'Agenzia.