Art. 9.
                           Il coordinatore
 
  1. Il  coordinatore  dell'Agenzia  e'  nominato,  con  decreto  del
presidente  della  Giunta  regionale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa, tra soggetti in possesso di specifiche  competenze  in
materia  di organizzazione, amministrazione, formazione professionale
alberghiera  e  con  esperienze  nel   settore   turistico-ricettivo.
L'incarico  di  coordinatore  e' incompatibile con qualsiasi incarico
esterno o interno all'Amministrazione regionale.
  2. Il rapporto di  lavoro  del  coordinatore  e'  disciplinato  con
contratto di natura privatistica a tempo determinato, della durata di
cinque anni rinnovabile.
  3.  L'incarico  di  coordinatore  puo'  essere  conferito  anche  a
personale  appartenente  alla  qualifica   dirigenziale   del   ruolo
regionale ed in possesso del curriculum professionale di cui al comma
1.  Per  la durata dell'incarico il rapporto di lavoro del dipendente
regionale resta sospeso, con conservazione del  posto  e  maturazione
degli eventuali diritti legati all'anzianita'.
  4.  Il  coordinatore  sovrintende  al  personale e al funzionamento
degli  uffici  e  cura,  sotto  la  vigilanza  del  presidente,   gli
adempimenti  relativi alle deliberazioni degli organi dell'Agenzia ed
esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. Svolge
le funzioni di segretario del comitato direttivo,  partecipando  alle
sedute  con  voto consultivo e controfirma i contratti e gli atti che
comportano impegno di spesa.
  5. In caso di assenza o impedimento, il  coordinatore  puo'  essere
sostituito  temporaneamente,  con provvedimento del presidente, da un
dirigente in servizio nell'Agenzia.