Art. 2. Svolgimento di particolari attivita' 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, e' aggiunta la seguente proposizione ". La Regione puo' altresi' compartecipare o concedere patrocinio finanziario ad enti ed associazioni per la realizzazione delle suddette attivita', previa emanazione di appositi criteri da approvare con deliberazione della Giunta regionale".