Art. 2.
                Svolgimento di particolari attivita'
 
  1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 7  della  legge
regionale  25 giugno 1995, n. 4, e' aggiunta la seguente proposizione
". La Regione puo' altresi'  compartecipare  o  concedere  patrocinio
finanziario  ad  enti  ed  associazioni  per  la  realizzazione delle
suddette  attivita',  previa  emanazione  di  appositi   criteri   da
approvare con deliberazione della Giunta regionale".