Art. 3. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dalla lettera e-ter) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, viene quantificato un onere annuo pari a lire 2.400 milioni. 2. Alla copertura dell'onere di lire 2.400 milioni gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio. 3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1994, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilita' generale della Regione.