Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Per  le  finalita'  previste  dalla  lettera e-ter) del comma 3
dell'art.   2 della legge regionale  25  giugno  1995,  n.  4,  viene
quantificato un onere annuo pari a lire 2.400 milioni.
  2.  Alla  copertura  dell'onere  di  lire  2.400  milioni  gravante
sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione  di  pari  importo
del  fondo  globale  iscritto  al  capitolo  n.  2300  dello stato di
previsione della spesa per il medesimo esercizio.
  3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge  di  bilancio,
ai  sensi  dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge
regionale 9 maggio 1994, n. 10, recante norme in materia di  bilancio
e sulla contabilita' generale della Regione.