Art. 4.
                           Testo unificato
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della
Giunta,  e'  autorizzato  a  riunire  e  coordinare in forma di testo
unificato le norme  contenute  nella  presente  legge  con  le  norme
contenute  nel  testo unificato, approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Trento, 26 aprile 1997
                               GRANDI
Visto: il Commissario del Governo per la provincia di Trento: Ricci