Art. 4. Testo unificato 1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e' autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 26 aprile 1997 GRANDI Visto: il Commissario del Governo per la provincia di Trento: Ricci