(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 28 ottobre 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Le disposizioni della presente legge perseguono le finalita' di consentire agli enti locali l'esercizio delle attivita' elettriche, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.