(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 28 ottobre 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Le disposizioni della presente legge perseguono le finalita' di
consentire agli enti locali l'esercizio delle  attivita'  elettriche,
ai  sensi  dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235.