Art. 2.
              Societa' elettrica altoatesina per azioni
 
  1. La provincia autonoma di Bolzano e' autorizzata a promuovere  la
costituzione ed a partecipare al capitale di una societa' per azioni,
denominata "SEL S.p.a." (Societa' elettrica altoatesina p.a.).
  2.   La   societa'   ha   per  oggetto  l'attuazione  dei  compiti,
l'assunzione degli oneri e  l'esercizio  di  tutti  i  diritti  e  le
facolta'  previsti in capo all'azienda provinciale di cui all'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ed
in particolare:
   a) il coordinamento tecnico  dell'attuazione  delle  deliberazioni
del  Comitato  di  coordinamento  costituito ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
   b) il controllo tecnico delle aziende di distribuzione per  quanto
riguarda  l'attuazione  delle  deliberazioni  di  cui alla precedente
lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;
   c) la costruzione e gestione delle linee  di  interconnessione  ad
alta  tensione  comprese  le relative sottostazioni di trasformazione
per la consegna alle aziende  distributrici  al  fine  di  assicurare
l'interscambio  nel  territorio  provinciale,  nonche' l'acquisizione
dall'ENEL delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano
tecnico di cui  all'art.  9,  comma  3,  punto  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
   d)  l'assistenza  tecnica  ed  amministrativa  e  servizi comuni a
favore delle aziende distributrici;
   e)   lo   svolgimento   di   tutti  i  compiti  necessari  per  il
raggiungimento degli scopi e delle finalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e delle successive
disposizioni di legge.
  3. La societa'  potra'  inoltre  provvedere  transitoriamente,  per
conto  degli  enti locali di cui all'art.1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, al servizio di  distribuzione
dell'energia  elettrica,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
  4. La societa' potra' porre in essere qualsiasi attivita' affine  o
connessa,  anche  assumendo  interessenze  e  partecipazioni in altre
imprese, societa', consorzi ed enti in  genere,  compiendo  tutte  le
operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune al
raggiungimento dello scopo sociale.