Art. 2. Societa' elettrica altoatesina per azioni 1. La provincia autonoma di Bolzano e' autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una societa' per azioni, denominata "SEL S.p.a." (Societa' elettrica altoatesina p.a.). 2. La societa' ha per oggetto l'attuazione dei compiti, l'assunzione degli oneri e l'esercizio di tutti i diritti e le facolta' previsti in capo all'azienda provinciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ed in particolare: a) il coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235; b) il controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti; c) la costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonche' l'acquisizione dall'ENEL delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma 3, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235; d) l'assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici; e) lo svolgimento di tutti i compiti necessari per il raggiungimento degli scopi e delle finalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e delle successive disposizioni di legge. 3. La societa' potra' inoltre provvedere transitoriamente, per conto degli enti locali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 4. La societa' potra' porre in essere qualsiasi attivita' affine o connessa, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, societa', consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale.