Art. 3. Capitale sociale e misura della partecipazione 1. La partecipazione della provincia autonoma di Bolzano alla societa' e' subordinata alla condizione che ad essa sia riservata la maggioranza del capitale sociale. 2. Per le finalita' della presente legge, la Giunta provinciale e' autorizzata a sottoscrivere ed a versare la quota del capitale sociale della costituenda societa' fino alla concorrenza di 40 miliardi di lire.