Art. 3.
           Capitale sociale e misura della partecipazione
 
  1.  La  partecipazione  della  provincia  autonoma  di Bolzano alla
societa' e' subordinata alla condizione che ad essa sia riservata  la
maggioranza del capitale sociale.
  2.  Per le finalita' della presente legge, la Giunta provinciale e'
autorizzata a sottoscrivere  ed  a  versare  la  quota  del  capitale
sociale  della  costituenda  societa'  fino  alla  concorrenza  di 40
miliardi di lire.