Art. 4. Copertura finanziaria 1. Alla copertura dell'onere indicato all'art. 3 si provvede con l'utilizzo di corrispondente quota del fondo iscritto sul capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 (partita 2 dell'allegato n. 4 al bilancio). La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.