Art. 4.
                        Copertura finanziaria
 
  1. Alla copertura dell'onere indicato all'art. 3 si provvede con
 l'utilizzo di corrispondente quota del fondo iscritto  sul  capitolo
102120  dello  stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1997  (partita  2  dell'allegato  n.  4  al  bilancio).   La   Giunta
provinciale  e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge  provinciale  26
aprile 1980, n. 8.