(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 dell'11 novembre 1997)
  (Omissis).
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la  sua
difesa  anche  dall'inquinamento  acustico, sono vietati, nell'ambito
delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico  nel  territorio  della
provincia  autonoma  di  Bolzano,  il  decollo,  l'atterraggio  ed il
sorvolo di velivoli a motore, a quote inferiori a  metri  cinquecento
dal suolo (*).
  2.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1 non si applica ai servizi di
trasporto materiali e nelle zone di traffico aeroportuale.
  3. A tutela della salute della popolazione e perla prevenzione  dei
rischi causati dal rumore dei velivoli, il decollo e l'atterraggio di
apparecchi a motore dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano, e dagli
altri  aerodromi civili del territorio provinciale nonche' il sorvolo
della conca di Bolzano, limitatamente ai voli turistici, ai  voli  di
esercitazione,  ai  voli  pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi
nonche' ai voli per il traino di alianti  sono  vietati  nelle  fasce
orarie  notturne  e  pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
  4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai servizi
aerei delle Forze armate e di polizia, ai servizi di trasporto  aereo
di linea e non di linea autorizzati, compresi quelli della protezione
civile, del soccorso alpino e sanitario.
  5.  Il presidente della Giunta provinciale puo' autorizzare servizi
di lavoro aereo ed esercitazioni pratiche delle scuole di pilotaggio,
per limitati periodi di tempo,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
della presente legge.
  (*)  La  Corte  Costituzionale con sentenza n. 271/1997 del 18 - 23
luglio 1997 ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1,  comma  1,  nella  parte  in  cui  prevede  che  i divieti in esso
stabiliti  si  applichino  alla  parte  del  territorio   provinciale
compresa nel Parco nazionale dello Stelvio.