Art. 2.
                Divieti e limitazioni alle attivita'
 
  1.  Il  trasporto  di  persone con velivoli a motore per la pratica
dello sci e per altre attivita'  sportive  e  ricreative  nelle  zone
sciistiche e montane e' vietato su tutto il territorio provinciale.
  2. Nell'attivita' di volo sportivo e da diporto e' vietato su tutto
il  territorio  provinciale  il  sorvolo  dei  centri  abitati, degli
agglomerati di case e degli  assembramenti  di  persone,  nonche'  il
lancio di oggetti o di liquidi.
  3. Omissis (**).
  4.  E'  in  facolta'  del  sindaco  territorialmente  competente di
concedere deroghe ai divieti di cui ai  commi  2  e  3,  per  singole
manifestazioni  sportive  o  ricreative, o di pubblico interesse, per
periodi di tempo non superiori a quattro ore giornaliere.
  (**) Le disposizioni di  cui  all'art.  2,  comma  3,  non  vengono
promulgate in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 271/1997
del   18-23   luglio   1997   ne   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale.