Art. 2. Divieti e limitazioni alle attivita' 1. Il trasporto di persone con velivoli a motore per la pratica dello sci e per altre attivita' sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane e' vietato su tutto il territorio provinciale. 2. Nell'attivita' di volo sportivo e da diporto e' vietato su tutto il territorio provinciale il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case e degli assembramenti di persone, nonche' il lancio di oggetti o di liquidi. 3. Omissis (**). 4. E' in facolta' del sindaco territorialmente competente di concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 2 e 3, per singole manifestazioni sportive o ricreative, o di pubblico interesse, per periodi di tempo non superiori a quattro ore giornaliere. (**) Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, non vengono promulgate in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 271/1997 del 18-23 luglio 1997 ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale.