Art. 3. Sanzioni amministrative 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 e di cui all'art. 2; b) da L. 1.000.000 a L.6.000.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1. 2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate. 3. Le sanzioni sono irrogate dal direttore della Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificata dalla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31. 4. Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, di polizia forestale, e, su richiesta del presidente della Giunta provinciale, gli organi di polizia dello Stato. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 27 ottobre 1997 DURNWALDER