Art. 3.
                       Sanzioni amministrative
 
  1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
   a) da L.  2.000.000  a  L.  12.000.000  per  l'inosservanza  delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 e di cui all'art. 2;
   b)   da  L.  1.000.000  a  L.6.000.000  per  l'inosservanza  delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1.
  2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al comma 1 sono raddoppiate.
  3. Le sanzioni  sono  irrogate  dal  direttore  della  Ripartizione
provinciale   tutela   del  paesaggio  e  della  natura,  secondo  le
disposizioni di cui alla legge provinciale  7  gennaio  1977,  n.  9,
modificata dalla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31.
  4.   Sono   incaricati   della   vigilanza   sull'osservanza  delle
disposizioni della presente legge gli organi di polizia locale urbana
e rurale, di polizia forestale, e, su richiesta del presidente  della
Giunta provinciale, gli organi di polizia dello Stato.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della provincia.
   Bolzano, 27 ottobre 1997
                             DURNWALDER