"Art. 4-bis Funzioni delle Aziende ospedaliere 1. Le Aziende ospedaliere di cui all'art. 4 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 possono esercitare le funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), comma 2, lett. b), c), d), e), comma 3 e comma 5. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle Aziende ospedaliere secondo le modalita' previste da apposite convenzioni da stipularsi con le Aziende unita' sanitarie locali". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 ottobre 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30 settembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 ottobre 1997.