"Art. 4-bis
                 Funzioni delle Aziende ospedaliere
 
  1. Le Aziende ospedaliere di cui all'art. 4 della  L.R.  29  giugno
1994,  n.  49 possono esercitare le funzioni di cui all'art. 4, comma
1, lett. b), comma 2, lett. b), c), d), e), comma 3 e comma 5.
  2. Le funzioni di cui al comma  1  sono  esercitate  dalle  Aziende
ospedaliere  secondo le modalita' previste da apposite convenzioni da
stipularsi con le Aziende unita' sanitarie locali".
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 29 ottobre 1997
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  30
settembre  1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24
ottobre 1997.