Art. 2. L'art. 10 della L.R. 70/1994 e' sostituito dal seguente: "Corsi riconosciuti e assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontaria di formazione 1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 9 possono essere riconosciuti purche' conformi alla programmazione regionale. 2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono: a) avere tra i propri fini quelli di formazione professionale; b) disporre di strutture, capacita' organizzative ed attrezzature idonee ai corsi da riconoscere; c) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante; d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutarne la congruita' ai costi medi degli interventi pubblici dello stesso tipo. 3. L'assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attivita' volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' concesso alle condizioni previste dal comma 2, lett. a) e b)".