Art. 2.
 
  L'art. 10 della L.R. 70/1994 e' sostituito dal seguente:
 
          "Corsi riconosciuti e assenso agli Enti pubblici
      per lo svolgimento di attivita' volontaria di formazione
 
  1.  I  corsi  realizzati  da  soggetti  diversi  da quelli indicati
all'art.    9  possono  essere  riconosciuti  purche'  conformi  alla
programmazione regionale.
  2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
   a) avere tra i propri fini quelli di formazione professionale;
   b)  disporre di strutture, capacita' organizzative ed attrezzature
idonee ai corsi da riconoscere;
   c)   applicare   gli   indirizzi  della  programmazione  didattica
regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi,  i  requisiti
di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;
   d)  indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al
fine di valutarne  la  congruita'  ai  costi  medi  degli  interventi
pubblici dello stesso tipo.
  3.  L'assenso  agli  Enti  pubblici per lo svolgimento di attivita'
volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41, comma  3,
del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,
e' concesso alle condizioni previste dal comma 2, lett. a) e b)".