Art. 3. L'art. 13 della L.R. 70/1994 e' sostituito dal seguente: "Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi 1. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi effettuati dalle agenzie formative di cui all'art. 9 e dal soggetto di cui all'art. 17-bis entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle Province. 2. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi formativi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, se finanziati con contributo pubblico, entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile regionale o provinciale, qualora non vengano alienati entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto. Sono fatti salvi i beni di consumo e quelli di modico valore. 3. Le entrate finanziarie, a qualunque titolo realizzate nello ambito ed in connessione con gli interventi formativi di cui ai commi precedenti devono essere evidenziate dal soggetto attuatore nella rendicontazione. Esse, qualora non siano gia' state considerate in sede di approvazione del progetto finanziato, sono detratte dal finanziamento assegnato".