Art. 3.
 
  L'art. 13 della L.R. 70/1994 e' sostituito dal seguente:
 
       "Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi
 
  1.  I  beni  acquisiti  o  prodotti  nell'ambito  degli  interventi
effettuati  dalle  agenzie formative di cui all'art. 9 e dal soggetto
di cui all'art.  17-bis entrano a far  parte  secondo  le  rispettive
competenze,   del   patrimonio  disponibile  della  Regione  o  delle
Province.
  2.  I  beni  acquisiti  o  prodotti  nell'ambito  degli  interventi
formativi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1,
se finanziati con contributo pubblico, entrano a far parte secondo le
rispettive   competenze,   del  patrimonio  disponibile  regionale  o
provinciale, qualora non vengano alienati entro il  termine  previsto
per  la  presentazione  del  rendiconto.  Sono  fatti salvi i beni di
consumo e quelli di modico valore.
  3. Le entrate finanziarie,  a  qualunque  titolo  realizzate  nello
ambito ed in connessione con gli interventi formativi di cui ai commi
precedenti  devono  essere  evidenziate  dal soggetto attuatore nella
rendicontazione. Esse, qualora non siano gia'  state  considerate  in
sede  di  approvazione  del  progetto  finanziato,  sono detratte dal
finanziamento assegnato".