Art. 5.
 
  1.  Il  comma 2 dell'art. 15 della L.R. 70/1994, e' sostituito come
segue:
  "Lo schema di programma  indica  altresi'  le  riserve  finanziarie
finalizzate   agli   interventi   di  diretta  competenza  regionale,
distintamente articolate:
   a)  per  le  iniziative  da  attuarsi  in rapporto con il soggetto
individuato ai sensi dell'art. 17-bis o  nell'ambito  di  convenzioni
con enti e istituzioni pubbliche;
   b) per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri
soggetti, pubblici e privati;
   c)  per  quelle  connesse  ad  esigenze  straordinarie  ed urgenti
direttamente finalizzate all'occupazione".