Art. 5. 1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 70/1994, e' sostituito come segue: "Lo schema di programma indica altresi' le riserve finanziarie finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale, distintamente articolate: a) per le iniziative da attuarsi in rapporto con il soggetto individuato ai sensi dell'art. 17-bis o nell'ambito di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche; b) per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e privati; c) per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione".