Art. 6.
 
  1. Dopo l'art. 17 della L.R. 70/1994, e' inserito il seguente  art.
17-bis:
 
                "Interventi sperimentali e innovativi
 
  1.   Il   Consiglio  regionale,  nel  quadro  della  programmazione
triennale disciplinata dall'art. 14 della presente  legge,  individua
gli  ambiti  di  intervento  nei quali si ritiene opportuno procedere
alla sperimentazione, nelle forine e con le  modalita'  previste  nei
commi   seguenti,   di  specifici  prototipi  formativi  a  carattere
innovativo.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' affidata ad un  soggetto
altamente   qualificato  che  garantisca  l'apporto  integrato  delle
seguenti componenti:
   a) agenzie formative;
   b) imprese o consorzi o associazioni  di  imprese,  specificamente
qualificate negli ambiti di intervento interessati;
   c)   Universita'  o  singole  Facolta',  Dipartimenti  o  Istituti
Universitari.
  3. La Giunta regionale, affida la sperimentazione di cui al comma 1
al soggetto di cui al comma 2, da individuarsi, previa  pubblicazione
di  apposito  bando  ai  sensi  delle  vigenti  normative nazionali e
comunitarie;  i  rapporti  tra  la  Regione  e  detto  soggetto  sono
disciplinati da apposita convenzione.