Art. 6. 1. Dopo l'art. 17 della L.R. 70/1994, e' inserito il seguente art. 17-bis: "Interventi sperimentali e innovativi 1. Il Consiglio regionale, nel quadro della programmazione triennale disciplinata dall'art. 14 della presente legge, individua gli ambiti di intervento nei quali si ritiene opportuno procedere alla sperimentazione, nelle forine e con le modalita' previste nei commi seguenti, di specifici prototipi formativi a carattere innovativo. 2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' affidata ad un soggetto altamente qualificato che garantisca l'apporto integrato delle seguenti componenti: a) agenzie formative; b) imprese o consorzi o associazioni di imprese, specificamente qualificate negli ambiti di intervento interessati; c) Universita' o singole Facolta', Dipartimenti o Istituti Universitari. 3. La Giunta regionale, affida la sperimentazione di cui al comma 1 al soggetto di cui al comma 2, da individuarsi, previa pubblicazione di apposito bando ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie; i rapporti tra la Regione e detto soggetto sono disciplinati da apposita convenzione.