Art. 7.
 
  1.  La  lett.  c)  del  comma  3 dell'art. 18 della L.R. 70/1994 e'
sostituita come segue:
  "affidandone la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni a  tal
fine  stipulate,  al  soggetto  individuato ai sensi dell'art. 17-bis
della presente legge".