Art. 8.
 
  1. L'art. 6 della L.R. 70/1994 e' abrogato.
  2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di  interesse
regionale  gia'  disciplinati  dall'abrogato art. 6, ed operanti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
  3. La Regione, fino e non oltre il termine  fissato  dal  comma  2,
potra'  procedere  ad  affidare  al  C.I.R.  Ulteriori interventi, in
conformita'  con  il  vigente  Piano  regionale  triennale   per   la
formazione professionale.