Art. 8. 1. L'art. 6 della L.R. 70/1994 e' abrogato. 2. Fino al 31 dicembre 1997 restano operanti i Centri di interesse regionale gia' disciplinati dall'abrogato art. 6, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Regione, fino e non oltre il termine fissato dal comma 2, potra' procedere ad affidare al C.I.R. Ulteriori interventi, in conformita' con il vigente Piano regionale triennale per la formazione professionale.