Art. 9.
 
  L'art. 3 della L.R. 17 luglio 1989, n. 45 e' cosi' sostituito:
 
            "Piano regionale triennale per l'orientamento
 
  1.  Il  Consiglio  regionale, su proposta della Giunta e sulla base
delle determinazioni del Programma  regionale  di  sviluppo  e  degli
altri  strumenti della programmazione regionale, sentite le Provincie
e i soggetti maggiormente interessati,  approva  il  Piano  regionale
triennale per l'orientamento professionale.
  2.   Il  Piano  regionale  indica  gli  obiettivi  e  le  strategie
dell'intervento regionale e le risorse che si prevede di destinare.
  3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:
   a) gli  obiettivi  e  le  priorita'  relative  alle  tipologie  di
intervento;
   b) le metodologie e gli strumenti da attivare per il conseguimento
degli obiettivi;
   c)  i  criteri  e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la
valutazione e il controllo dei risultati dell'attivita';
   d) i criteri per la localizzazione  delle  strutture  territoriali
per l'orientamento di cui all'art. 6;
   e)  le  modalita' di coordinamento fra gli interventi regionali di
cui all'art. 1, comma 2;
   f) i criteri generali di  raccordo  con  i  soggetti  territoriali
pubblici  e  privati  che  operano  nell'ambito delle finalita' della
presente legge;
   g) i criteri, anche in fasce percentuali, per  la  ripartizione  e
l'impiego  delle  risorse  finanziarie  in  relazione  agli obiettivi
indicati;
   h) le risorse finanziarie  finalizzate  alla  realizzazione  degli
interventi regionali.
  4.  Il  Piano  triennale  puo'  contenere  ulteriori  prescrizioni,
indirizzi e direttive rivolte alla Giunta regionale e  alle  Province
in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge
per  la  formazione  e l'attuazione del programma di attivita' di cui
all'art. 4.
  5.  La  Giunta  regionale  puo'  proporre  al  Consiglio  eventuali
aggiornamenti  annuali  del  piano  triennale  da  approvarsi  con le
procedure di cui al comma 1.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 29 ottobre 1997
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30
settembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il  24
ottobre 1997.