Art. 9. L'art. 3 della L.R. 17 luglio 1989, n. 45 e' cosi' sostituito: "Piano regionale triennale per l'orientamento 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle determinazioni del Programma regionale di sviluppo e degli altri strumenti della programmazione regionale, sentite le Provincie e i soggetti maggiormente interessati, approva il Piano regionale triennale per l'orientamento professionale. 2. Il Piano regionale indica gli obiettivi e le strategie dell'intervento regionale e le risorse che si prevede di destinare. 3. Il Piano triennale stabilisce in particolare: a) gli obiettivi e le priorita' relative alle tipologie di intervento; b) le metodologie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi; c) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei risultati dell'attivita'; d) i criteri per la localizzazione delle strutture territoriali per l'orientamento di cui all'art. 6; e) le modalita' di coordinamento fra gli interventi regionali di cui all'art. 1, comma 2; f) i criteri generali di raccordo con i soggetti territoriali pubblici e privati che operano nell'ambito delle finalita' della presente legge; g) i criteri, anche in fasce percentuali, per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati; h) le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi regionali. 4. Il Piano triennale puo' contenere ulteriori prescrizioni, indirizzi e direttive rivolte alla Giunta regionale e alle Province in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge per la formazione e l'attuazione del programma di attivita' di cui all'art. 4. 5. La Giunta regionale puo' proporre al Consiglio eventuali aggiornamenti annuali del piano triennale da approvarsi con le procedure di cui al comma 1. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 ottobre 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30 settembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 ottobre 1997.