Art. 2.
                      Disposizione finanziaria
 
  1.  Alla  spesa  di  L. 1.144.000.000 derivante dall'acquisto delle
azioni si fa fronte con la  disponibilita'  del  capitolo  38220  del
bilancio   di   previsione  per  l'anno  1997  per  l'importo  di  L.
672.000.000 e con lo stanziamento previsto nel  bilancio  pluriennale
per l'anno 1998, in corrispondenza del capitolo 38220 del 1997 per il
restante importo.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 29 ottobre 1997
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30
settembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il  24
ottobre 1997.