Art. 2. Disposizione finanziaria 1. Alla spesa di L. 1.144.000.000 derivante dall'acquisto delle azioni si fa fronte con la disponibilita' del capitolo 38220 del bilancio di previsione per l'anno 1997 per l'importo di L. 672.000.000 e con lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale per l'anno 1998, in corrispondenza del capitolo 38220 del 1997 per il restante importo. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 ottobre 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 30 settembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 ottobre 1997.