Art. 2. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le variazioni che seguono, da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio corrente, per competenza ecassa: (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 novembre 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 14 ottobre 1997 ed e' stata vistata dal Commissionario del Governo il 6 novembre 1997.