Art. 2.
 
  Alla  spesa  derivante dall'applicazione della presente legge si fa
fronte con le variazioni che seguono, da  apportare  al  bilancio  di
previsione per l'esercizio corrente, per competenza ecassa:
  (Omissis).
  La  presente  legge  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 12 novembre 1997
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 14
ottobre 1997 ed e' stata vistata dal Commissionario del Governo il  6
novembre 1997.