Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per  le  finalita'  della  presente  legge  e'  autorizzata  per
l'esercizio 1997 la spesa di L. 1.000.000.000.
  2.  All'onere  di  L.  1.000.000.000  di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  finanziaria  di
competenza  e  di  cassa  dei  capitoli  1.3.3.1.1570,  1.3.3.1.2755,
1.2.7.1.550, 1.2.2.1.2747  rispettivamente  per  L.  490.000.000,  L.
310.000.000, L. 60.000.000, L. 140.000.000.
  3.  Allo  stato  di  previsione  delle spese del bilancio 1997 sono
apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle spese:
   a) all'ambito 4, settore 4, obiettivo, parte  1  e'  istituito  il
capitolo 4.4.4.1.4521 "Contributo per le prime opere di soccorso e di
ricostruzione  a favore delle Regioni Umbria e Marche a seguito degli
eventi  sismici  del  settembre-ottobre  1997"   con   la   dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;
   b)  la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo
1.3.3.1.1570 "Spese per l'adesione  della  Regione  ad  associazioni,
comitati  e  persone  giuridiche a carattere associativo che svolgono
attivita' dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale"  e'
ridotta di L.490.000.000;
   c)  la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo
1.3.3.1.2755 "Contributi  ad  enti  ed  associazioni  che  promuovono
iniziative  e  manifestazioni  di rilievo regionale" e' ridotta di L.
310.000.000;
   d) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del  capitolo
1.2.7.1.550  "Spese  per competenze dovute agli esperti facenti parte
dei  comitati  di   consulenza   in   materia   di   legislazione   e
programmazione" e' ridotta di L.60.000.000;
   e)  la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo
1.2.2.1.2747 "Acquisizione risorse di calcolo e  servizi  a  supporto
della  gestione  e  manutenzione  sistema  informativo  regionale" e'
ridotta di L. 140.000.000.