Art. 2. Norma finanziaria 1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di L. 1.000.000.000. 2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli 1.3.3.1.1570, 1.3.3.1.2755, 1.2.7.1.550, 1.2.2.1.2747 rispettivamente per L. 490.000.000, L. 310.000.000, L. 60.000.000, L. 140.000.000. 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio 1997 sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione delle spese: a) all'ambito 4, settore 4, obiettivo, parte 1 e' istituito il capitolo 4.4.4.1.4521 "Contributo per le prime opere di soccorso e di ricostruzione a favore delle Regioni Umbria e Marche a seguito degli eventi sismici del settembre-ottobre 1997" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000; b) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.1570 "Spese per l'adesione della Regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attivita' dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale" e' ridotta di L.490.000.000; c) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.2755 "Contributi ad enti ed associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale" e' ridotta di L. 310.000.000; d) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.7.1.550 "Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte dei comitati di consulenza in materia di legislazione e programmazione" e' ridotta di L.60.000.000; e) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.2747 "Acquisizione risorse di calcolo e servizi a supporto della gestione e manutenzione sistema informativo regionale" e' ridotta di L. 140.000.000.