Art. 1.
              Ambito di applicazione e uso della lingua
 
  1.  Le  disposizioni  seguenti  trovano  applicazione  per la carta
intestata ed, ove opportuno,  per  tutti  gli  altri  stampati  delle
istituzioni  scolastiche,  ad eccezione delle schede di valutazione e
dei diplomi.
  2. La carta intestata  delle  istituzioni  scolastiche  e'  redatta
nelle due lingue ufficiali della provincia, tedesco e italiano; nelle
scuole  in  lingua  tedesca  il  testo  tedesco  compare  sulla parte
superiore se la collocazione e' verticale e al lato  sinistro  se  la
collocazione  e'  orizzontale, mentre nelle scuole in lingua italiana
il testo italiano compare sulla parte superiore se la collocazione e'
verticale e al lato sinistro se la collocazione e' orizzontale.
  3. La carta intestata delle istituzioni scolastiche delle localita'
ladine e' redatta nelle  tre  lingue  della  provincia;  in  caso  di
collocazione verticale il testo ladino compare sulla parte superiore,
mentre in caso di collocazione orizzontale al centro.
  4.  Gli  elementi del testo hanno nelle diverse lingue usate eguale
tipo e misura di carattere.