Art. 1. Ambito di applicazione e uso della lingua 1. Le disposizioni seguenti trovano applicazione per la carta intestata ed, ove opportuno, per tutti gli altri stampati delle istituzioni scolastiche, ad eccezione delle schede di valutazione e dei diplomi. 2. La carta intestata delle istituzioni scolastiche e' redatta nelle due lingue ufficiali della provincia, tedesco e italiano; nelle scuole in lingua tedesca il testo tedesco compare sulla parte superiore se la collocazione e' verticale e al lato sinistro se la collocazione e' orizzontale, mentre nelle scuole in lingua italiana il testo italiano compare sulla parte superiore se la collocazione e' verticale e al lato sinistro se la collocazione e' orizzontale. 3. La carta intestata delle istituzioni scolastiche delle localita' ladine e' redatta nelle tre lingue della provincia; in caso di collocazione verticale il testo ladino compare sulla parte superiore, mentre in caso di collocazione orizzontale al centro. 4. Gli elementi del testo hanno nelle diverse lingue usate eguale tipo e misura di carattere.