Art. 2. 1. Il comma 9 dell'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, concernente la disciplina del commercio su aree pubbliche, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, e' cosi' sostituito: "9. Il comune stabilisce il termine entro il quale devono essere presentate le domande di concessione del posteggio. Puo' essere previsto un unico termine entro il quale puo' essere presentata un'unica domanda per piu' fiere o mercati aventi luogo nello stesso anno solare".