Art. 2.
 
  1. Il comma 9 dell'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge
provinciale 16 gennaio 1995, n.  2,  concernente  la  disciplina  del
commercio su aree pubbliche, emanato con decreto del presidente della
Giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, e' cosi' sostituito:
  "9.  Il  comune  stabilisce il termine entro il quale devono essere
presentate le domande  di  concessione  del  posteggio.  Puo'  essere
previsto  un  unico  termine  entro  il  quale puo' essere presentata
un'unica domanda per piu' fiere o mercati aventi luogo  nello  stesso
anno solare".