Art. 3.
 
  1.  Il  comma  8  dell'art.  10 del regolamento di esecuzione della
legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2,  concernente  la  disciplina
del  commercio  su  aree pubbliche, emanto con decreto del presidente
della Giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, e' cosi' sostituito:
  "8.  L'organo  competente  ad effettuare la conversione consegna al
titolare il nuovo documento e ne invia copia alla Camera di commercio
di Bolzano, nonche' alla Camera di commercio nella cui circoscrizione
il titolare ha la residenza o la  sede  legale.  Fino  alla  consegna
all'interessato   del   nuovo   documento   questi   puo'  continuare
l'attivita' commerciale con  le  modalita'  previste  dalla  legge  7
gennaio   1977,   n.   7,   e   sui   posteggi   utilizzati  in  base
all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale  legge.  La  validita'
dell'autorizzazione   originaria   ed  il  diritto  a  richiedere  la
conversione della stessa viene meno, se  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 1997 non e' stata fatta la richiesta di conversione ai sensi
del presente articolo".