Art. 3. 1. Il comma 8 dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, concernente la disciplina del commercio su aree pubbliche, emanto con decreto del presidente della Giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, e' cosi' sostituito: "8. L'organo competente ad effettuare la conversione consegna al titolare il nuovo documento e ne invia copia alla Camera di commercio di Bolzano, nonche' alla Camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare ha la residenza o la sede legale. Fino alla consegna all'interessato del nuovo documento questi puo' continuare l'attivita' commerciale con le modalita' previste dalla legge 7 gennaio 1977, n. 7, e sui posteggi utilizzati in base all'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale legge. La validita' dell'autorizzazione originaria ed il diritto a richiedere la conversione della stessa viene meno, se entro e non oltre il 31 dicembre 1997 non e' stata fatta la richiesta di conversione ai sensi del presente articolo".