Art. 10.
                  Abbandono di animali da affezione
 
  1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si  abbia  la
proprieta' o la detenzione.
  2.  Nel  caso  in  cui  il  proprietario  o  il  detentore  intenda
rinunciare  alla  proprieta'  o  alla  detenzione   dell'animale   da
affezione   per   sopravvenuta   e   comprovata   impossibilita'   di
mantenimento, deve  darne  immediata  comunicazione  al  Sindaco  del
Comune  di  residenza che, accertata la fondatezza della motivazione,
dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero  di
cui agli articoli 3 e 4.
  3.  Gli  animali  da  affezione catturati o ritrovati devono essere
immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e  sottoposti  a
visita veterinaria.
  4.  Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati,
essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al
detentore il quale deve provvedere al ritiro.
  5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta  giorni  dalla
notifica  di  avvenuto  ritrovamento  dell'animale  da  affezione, il
mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprieta'. Gli animali  da
affezione  non  reclamati  dopo  tale termine possono essere ceduti a
privati che diano garanzia di buon trattamento o ad  associazioni  di
protezione animale, previo trattamento profilattico.
  6.  I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli
3 e 4  danno  comunicazione  dell'avvenuto  affidamento  all'AUSL  di
residenza  del  nuovo  proprietario  ai fini dell'aggiornamento della
scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.
  7. Gli animali da affezione vaganti  catturati  che  risultano  non
tatuati nonche' gli animali da affezione ospitati presso le strutture
di ricovero devono essere tatuati.
  8.  Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonche' per
gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico  dei  proprietari  o
detentori. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i
Comuni  singoli  o  associati e le Comunita' montane sulla base delle
direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore e'
tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL.