Art. 10. Abbandono di animali da affezione 1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprieta' o la detenzione. 2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprieta' o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilita' di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4. 3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria. 4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro. 5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprieta'. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico. 6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6. 7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonche' gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati. 8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonche' per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunita' montane sulla base delle direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore e' tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL.